Condizioni di assicurazione

1.Eventi assicurati

AXA versa le prestazioni in caso di indisponibilità del veicolo a motore assicurato in seguito a guasto, incidente o furto.

2.Persone assicurate

AXA versa le prestazioni per il conducente autorizzato e gli altri utenti del veicolo (esclusi gli autostoppisti), ma al massimo per il numero di posti specificato nella licenza di circolazione.

3.Veicoli a motore assicurati

È assicurato il veicolo a motore indicato nel documento d’assicurazione a condizione che una marca d‘assicurazione confermi la validità dell’assicurazione.

4.Validità territoriale

L‘assicurazione è valida in tutti gli stati d‘Europa e nei paesi e nelle isole bagnati dal Mediterraneo in cui è valida l‘assicurazione di veicoli a motore del veicolo assicurato. Il Liechtenstein, Büsingen e Campione sono equiparati alla Svizzera.

5.Durata dell‘assicurazione

L‘assicurazione inizia a partire dalla data indicata nel documento d‘assicurazione o nella marca d‘assicurazione (data del servizio effettuato) e finisce 12 o 24 mesi più tardi. La marca d‘assicurazione indica se si tratta di un‘assicurazione di 12 o 24 mesi.
L‘Assicurazione di mobilità è legata al veicolo. Se estingue in caso di furto o di danno totale come pure in caso di immatricolazione del veicolo all‘estero.

6.Prestazioni assicurate in Svizzera 6.1.Soccorso stradale, traino e recupero del veicolo

AXA paga le spese per il soccorso stradale. Se non è possibile far ripartire il veicolo dal luogo del guasto, AXA paga le spese per far rimorchiare il veicolo fino all‘officina associata RHIAG più vicina, a patto che questa si trovi entro un raggio di 20 km dal posto del sinistro. In caso contrario, il veicolo viene rimorchiato fino nell’officina più vicina in grado di effettuare le riparazioni necessarie. Non viene rimborsato il costo delle riparazioni e dei pezzi di ricambio. Se il veicolo non può essere riparato nell‘arco di 2 ore nell‘officina associata RHIAG più vicina o nell’officina più vicina, AXA paga in alternativa le spese per il trasferimento nell’officina Adam Touring designata dall‘assicurato (officina abituale).

Se precedentemente è necessario il recupero del veicolo, AXA si assume anche le relative spese, ma non i costi del soccorso stradale. Per il recupero di un veicolo AXA rimborsa al massimo CHF 2000.–.

6.2.Spese di custodia del veicolo

AXA paga le spese di posteggio (o di stazionamento), al massimo però fino a CHF 250.–.

6.3.Spese di trasporto

Se il veicolo non può essere riparato nell‘arco di due ore, AXA paga le spese per il mezzo di trasporto per il rientro al domicilio fisso o per la prosecuzione del viaggio fino alla destinazione originaria. In caso concreto di sinistro, la scelta dell‘adeguato mezzo di trasporto spetta sempre ad AXA. Per ogni evento le prestazioni d‘AXA sono limitate ad un massimo di CHF 500.–.

6.4.Spese supplementari per vitto e alloggio

Se l‘assicurato si trova a più di 30 km (in linea d‘aria) dal suo domicilio ed è costretto a fare una sosta imprevista o a prolungare il soggiorno, a causa dell‘indisponibilità del veicolo, AXA paga le spese supplementari per vitto e alloggio fino a CHF 500.– per evento.

7.Prestazioni assicurate all‘estero 7.1.Soccorso stradale, traino e recupero del veicolo

AXA paga le spese per il soccorso stradale. Se non è possibile far ripartire il veicolo dal luogo del guasto, AXA paga le spese per far rimorchiare il veicolo nell‘officina più vicina in grado di effettuare le riparazioni. Non viene rimborsato il costo delle riparazioni e dei pezzi di ricambio. Vedi anche art. 7.2.

Se precedentemente è necessario il recupero del veicolo, AXA si assume anche le relative spese, ma non i costi del soccorso stradale. Per il recupero di un veicolo AXA rimborsa al massimo CHF 2000.–.

7.2.Rimpatrio del veicolo

Se il veicolo non può essere riparato il giorno stesso dall‘officina più vicina in grado di effettuare le riparazioni necessarie, AXA paga le spese per il trasferimento dello stesso nella officina indicata dall‘assicurato (officina abituale) a condizione che le spese non siano superiori al valore del veicolo stesso.

Se il veicolo assicurato viene abbandonato per sempre all‘estero, AXA presta la sua assistenza nel disbrigo delle formalità necessarie per la rottamazione e paga i relativi diritti doganali.

7.3.Spese di custodia del veicolo

AXA paga le spese di posteggio (o di stazionamento), al massimo però fino a CHF 250.–.

7.4.Spese per l‘invio di pezzi di ricambio

AXA paga le spese di spedizione dei pezzi di ricambio indispensabili per rimettere il veicolo in perfetto stato di efficienza, ma non rimborsa il costo dei pezzi stessi.

7.5.Accertamento del danno

AXA paga le spese sostenute per accertare l‘entità del danno subito dal veicolo (per es. fotografie) e ciò al fine di decidere un eventuale rimpatrio dello stesso, al massimo però CHF 250.–.

7.6.Spese di trasporto

Se il veicolo non può essere riparato il giorno stesso dall‘officina più vicina in grado di effettuare le riparazioni necessarie, AXA paga le spese per il mezzo di trasporto per il rientro al domicilio fisso o per la prosecuzione del viaggio fino alla destinazione originaria.

In caso concreto di sinistro, la scelta dell‘adeguato mezzo di trasporto spetta sempre ad AXA. Per ogni evento le prestazioni d‘AXA sono limitate ad un massimo di CHF 1000.–.

7.7.Spese supplementari per vitto e alloggio

Se l‘assicurato è costretto a fare una sosta imprevista o a prolungare il soggiorno a causa dell‘indisponibilità del veicolo assicurato, AXA paga, le spese supplementari per vitto e alloggio fino a CHF 500.– per evento.

8.Auto a noleggio, auto delle scuole guida, taxi

a)L‘Assicurazione di mobilità è valida anche per le auto a noleggio, le auto delle scuole guida ed i taxi, ma soltanto per quanto concerne il soccorso stradale, il traino e il recupero del veicolo, ai sensi degli artt. 6.1 e 7.1. b)Se i taxi e i veicoli della scuola guida vengono utilizzati a scopo privato, non si applica quanto disposto all‘art. 8, lit. a), ed è operante la copertura assicurativa completa. c)In linea di massima per i veicoli dei parchi è pienamente operante la copertura prevista dalle presenti condizioni. Qualora gli stessi vengano utilizzati come veicoli a noleggio, valgono le limitazioni di cui all‘art. 8, lit. a).

9.Domicilio vicino alla frontiera

Nel caso di assicurati domiciliati vicino alla frontiera si applica la clausola dei 30 km, di cui all‘art. 6.4.

10.Eventi/Prestazioni non assicurati

a)Indisponibilità del veicolo assicurato a causa di lavori di manutenzione, furto o tentativo di furto. b)Eventi verificatisi in seguito che l‘acquirente non si è tenuto alle prescrizioni per l‘uso dell‘ogetto acquisato (istruzioni per l‘uso, servizi, ecc.) c)Eventi verificatisi durante la partecipazione a corse, rally o altre simili competizioni, o alle relative prove, con il veicolo assicurato, per es.: durante i corsi antisbandamento o di guida sportiva. d)Eventi verificatisi in conseguenza di avvenimenti bellici, rivoluzioni, ribellioni, disordini interni o insurrezioni, se la persona assicurata vi ha partecipato attivamente. e)Eventi verificatisi in seguito al compimento di un crimine o delitto intenzionale o al tentativo di tali atti. f)Eventi verificatisi in seguito a ubriachezza, abuso di droghe o di medicinali. g)Danneggiamento o distruzione di effetti personali che si trovano nel veicolo o che gli assicurati portano addosso. h)Viene pagata un‘auto sostitutiva o a noleggio solo per terminare il viaggio (ritorno al domicilio o prosecuzione del viaggio fino alla destinazione originaria), ma non per la durata della riparazione. i)Nessuna prestazione viene fornita a beneficio di un rimorchio trainato.

11.Obblighi in caso di sinistro

AXA deve in ogni caso essere avvisata immediatamente (le spese per la notifica del caso saranno rimborsate fino a CHF 100.--). AXA organizza e dispone le misure del caso e si assume le relative spese.

AXA è liberata da ogni obbligo di prestazione qualora non sia stata immediatamente informata. Qualora le circostanze impongano l‘adozione di dette misure da parte dell‘assicurato, questi può sottoporre per esame ad AXA i giustificativi delle spese sostenute.

La documentazione d‘assicurazione con la marca d‘assicurazione vanno in ogni caso presentate al personale addetto al soccorso stradale. Se necessario, AXA può richiedere tali documenti. In determinati casi la Winterthur si riserva inoltre il diritto di chiedere un rapporto di polizia.

Indirizzo d‘AXA:
AXA Winterthur, Service Center, Casella postale 357, 8401 Winterthur

12.Violazione degli obblighi contrattuali

In caso di violazione colposa degli obblighi contrattuali, ad AXA è riservata la facoltà di ridurre proporzionalmente le sue prestazioni, salvo che l‘assicurato dimostri che tale violazione non ha influito né sulle cause del danno né sull‘entità o sull‘accertamento dello stesso.

13.Clausola sussidiaria

AXA non versa alcuna prestazione prevista dal presente contratto per danni che sono normalmente a carico di un terzo (per es. il responsabile del danno o un‘assicurazione facoltativa o obbligatoria), indipendentemente dal fatto che questi le versi o meno.

Se AXA, malgrado quanto sopra disposto, ha già versato delle prestazioni per il danno in questione, queste devono considerarsi effettuate a titolo d‘anticipo. In tal caso, la persona assicurata dovrà cedere alla Winterthur i suoi diritti nei confronti del terzo e autorizzarla, mediante procura, all‘incasso dell‘importo dovuto dal terzo, fino a concorrenza della somma corrisposta da AXA.

14.Diritto applicabile

A complemento delle presenti condizioni si applica la Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

15. Definizioni

Guasto
i considera guasto il mancato funzionamento del veicolo a motore in conseguenza di un difetto tecnico, improvviso ed imprevisto, che rende impossibile o legalmente inammissibile la continuazione del viaggio. Vengono parificati al guasto: i difetti dei pneumatici, la mancanza di benzina, la perdita o il danneggiamento delle chiavi, la chiusura delle chiavi nel veicolo, i danni causati dalle martore, lo scaricamento della batteria.

Incidente
Si considerano incidente i danni al veicolo a motore assicurato verificatisi per l‘effetto repentino e violento di una forza esterna. Sono compresi i danni in seguito a urto, scontro, ribaltamento, caduta, affondamento o sprofondamento, anche se parziale.

Furto
Si considera furto i danni conseguenti a furto, rapina o sottrazione per l‘uso, nonché al tentativo di tali atti. Sono esclusi i danni conseguenti all‘appropriazione indebita.

Officina abituale
Si considera come abituale l‘officina associata RHIAG in cui la persona assicurata porta normalmente il veicolo assicurato per far eseguire i lavori di manutenzione.


Attenzione:
L’assicurazione non copre i costi delle misure che non sono state organizzate o disposte da AXA!